tolto: 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro e' verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;
tolto: 3) accettare di essere avviato alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro;
tolto: 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
tolto: 5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
tolto: a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
tolto: b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
tolto: c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
tolto: d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.
tolto: d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini ISEE. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla poverta' al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. aggiunto: 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 9-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 9-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, … redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. tolto: La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere in presenza aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.