Capo II – Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
- Art. 9 — Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
- Art. 9-bis — Requisiti degli impianti termici
- Art. 9-ter — Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti
- Art. 9-quater — Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
- Art. 10 — Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
- Art. 10-bis — Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale
- Art. 10-ter — Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici
- Art. 11 — Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
- Art. 11-bis — Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli
- Art. 12 — Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
- Art. 12-bis — Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano
- Art. 13 — Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore
- Art. 13-bis — Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche
- Art. 14 — Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud
- Art. 15 — Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
- Art. 16 — Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli
- Art. 16-bis — Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali
- Art. 17 — Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
- Art. 18 — Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Art. 18-bis — Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità
- Art. 19 — Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
- Art. 19-bis — Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
- Art. 19-ter — Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
- Art. 19-quater — Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici
- Art. 20 — Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale
- Art. 21 — Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale