Art. 19-ter — Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
Articolo abrogato dal d.l. 9 dicembre 2023, n. 181.
Abrogato dal 10 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.l. 9 dicembre 2023, n. 181.
Abrogato dal 10 dicembre 2023
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2022 al 10 dicembre 2023. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
tolto: a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;
tolto: b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
tolto: c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a). Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art19ter · fonte del testo
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