All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno 500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio"));
  • b)((dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
  • a)quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
  • b)quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio")).

Testo vigente dal 29 aprile 2022

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 29 aprile 2022. 60 parole tolte, 165 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) tolto: al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) a partire dal 2023, aggiunto: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti aggiunto: liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno tolto: 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila aggiunto: 500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo trienniotolto: .»aggiunto: ";

b) dopo il comma 3tolto: , sono inseriti i seguenti: tolto: « aggiunto: "3-bis. Al fine di tolto: supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la aggiunto: promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali tolto: ricadenti aggiunto: esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, tolto: e' istituito, aggiunto: la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologicatolto: , il fondo denominato " aggiunto: il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie tolto: ricadenti nei SIN" aggiunto: esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con tolto: decreto aggiunto: uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tolto: stabilite aggiunto: definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni tolto: di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti … dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioniaggiunto: , dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e …

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024aggiunto: , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di aggiunto: spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 3-tolto: teraggiunto: quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportareaggiunto: , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanciotolto: .»aggiunto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art17 · fonte del testo

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