Art. 10-bis — Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale
In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Testo vigente dal 29 aprile 2022
