Art. 16 — Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli
Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
- a)l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
- b)l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi calcolati sui primi cinque anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera b). Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dalla data ((di stipulazione del contratto di cui)) al comma 10, lettera a). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 APRILE 2026, N. 49. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facolta' di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e' acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui ((al quarto e al quinto periodo)) si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
- a)i diritti sono offerti per quantita' distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;
- b)il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e' pari al costo di cui al comma 7 del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
- c)i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono:
- 1)l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; 1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
- 2)l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantita' comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita' ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
- 3)la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita' di diritti richiedibili dai clienti;
- 4)la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
- d)i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari al prezzo di cui alla lettera b) per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8. Nel determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantita' assegnate agli stessi nell'ambito della specifica procedura. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:
- a)stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo di cui al comma 8, lettera b);
- b)stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di ((aggregazione)). E' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 APRILE 2026, N. 49. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata ((residua del contratto.)) In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.
Testo vigente dal 19 aprile 2026
