Art. 11-bis — Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli
Articolo abrogato dal d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2024, n. 101.
Abrogato dal 14 luglio 2024
Articolo abrogato dal d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2024, n. 101.
Abrogato dal 14 luglio 2024
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2022 al 14 luglio 2024. 670 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu' idonee al perseguimento delle seguenti finalita':
tolto: a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonche' dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
tolto: b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilita' ambientale e l'efficienza agronomica;
tolto: c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;
tolto: d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
tolto: e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
tolto: f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
tolto: g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
tolto: h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
tolto: i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
tolto: l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetusta' e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento delle strutture con finalita' produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
tolto: m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonche' il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
tolto: n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
tolto: o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
tolto: p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
tolto: q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
tolto: r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalita' per il raccordo tra le finalita' di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche' ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare. 4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 MAGGIO 2024, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2024, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art11bis · fonte del testo
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