Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: "1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita' dell'infrastruttura. 1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze";
  • b)all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni". 2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3:
  • 1)al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;
  • 2)dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilita' dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";
  • b)al comma 4-sexies, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, al secondo periodo, le parole: "strettamente necessari alla" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attivita' o la";
  • c)al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: "sia in fase di realizzazione delle opere," sono inserite le seguenti: "compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo, le parole: "di tracciato" sono soppresse;
  • d)al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: "realizzate con le migliori tecnologie esistenti" sono inserite le seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
  • e)dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente: "4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in piani e programmi";
  • f)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale"

Testo vigente dal 29 aprile 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2026

    Questione inammissibile
    21 luglio 2026

    La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente, e non solo eventualmente o solo successivamente, applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47171; S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).L’omessa considerazione dell’epoca dei fatti in contestazione, decisiva ai fini della applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, costituisce una carenza nella motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 103/2021 - mass. 43908; S. 185/2015 - mass. 38528; S. 114/2015 - mass. 38415; O. 16/2014 - mass. 37612; O. 295/2013 - mass. 37495).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzonale, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 17 del 2022, come conv., inserito in sede di conversione, che prevede, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, la compatibilità, di norma, e salvo diversa valutazione motivata della regione o di un comune delegato, dell’installazione di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica-RTN con l’esercizio degli usi civici nonché la compatibilità sempre presunta delle ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, necessarie per obsolescenza. Il rimettente, oltre a non descrivere la fattispecie concreta, non fornisce indicazioni circa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata, non confrontandosi con l’essenziale profilo diacronico derivante dalla circostanza che i fatti in contestazione, nel giudizio sottoposto al suo esame, sono accaduti prima della sua entrata in vigore).

    Art. 13-bis Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art13bis · fonte del testo

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