Art. 16-bis — Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi per l'esercizio e il mantenimento degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata pluriennale e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non e' compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale. In modo coordinato con lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Le quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui ((al comma 1 e)) i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

  • a)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60;
  • b)le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
  • c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60;
  • d)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60; Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 19 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 2026 al 19 aprile 2026. .

… di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE,tolto: ... assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le … devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1tolto: , e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art16bis · fonte del testo

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