((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). 28 Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;
  • b)al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;
  • c)al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

28

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 30 dicembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2022 al 30 dicembre 2024. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 12, comma 3,... del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4"aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

    Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art13 · fonte del testo

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