Art. 19 — Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 ((,)) della legge 30 dicembre 2018, ((n. 145))»;
  • b)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento ((adottate per il medesimo immobile)), al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio ((del medesimo Ministero)) possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Testo vigente dal 29 aprile 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 29 aprile 2022. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162aggiunto: , della legge 30 dicembre 2018, n. 145tolto: ,»;

… demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento tolto: che insistono sul aggiunto: adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra … demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministerotolto: , possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art19 · fonte del testo

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