1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza

Testo vigente dal 29 aprile 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art19quater · fonte del testo

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