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L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 26 maggio 1990

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    12 settembre 2025

    In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

    Art. 2 · Art. 35 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia · Art. 56 codice antimafia

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9544/2025

    11 aprile 2025

    In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970.

    Art. 2 · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1976

    Questione infondata
    16 marzo 1976

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "norme sui licenziamenti individuali", sollevata dal pretore di Cagliari, con l'ordinanza 14 marzo 1973, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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