Locazioni abitative

Art. 6 — Rilascio degli immobili

Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta', abbia cinque o piu' figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni puo' essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale. 1 Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosi' determinato e' maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978. 3 Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonche' quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, e' data priorita' ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97

1

Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesi." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000."

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n. 482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2000, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, "nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile."

Testo vigente dal 16 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 482/2000

    Ha colpito questo articolo
    9 novembre 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito 'ope legis' o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dello immobile. Contrasta, infatti, con il principio di ragionevolezza il prolungamento della esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il danno secondo le regole ordinarie per il periodo considerato. Tale prolungamento si traduce in una protrazione 'sine diè della suddetta esenzione sottratto al controllo giudiziale che costituisce un elemento gravemente perturbatore dell'equilibrio tra i confliggenti interessi del locatore e del conduttore perseguito dal legislatore. Precedenti: - sent. n. 108 del 1986 ove si è affermata la compatibilità con l'art. 42 Cost. di una disciplina vincolistica in materia di locazioni di immobili urbani a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo. - sent. n. 148 del 1999 ove si è ritenuto compatibile con l'art. 42 Cost. il limite del risarcimento del danno nelle occupazioni appropriative. - sent. n. 420 del 1998 richiamata in merito al principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti, contemplata nell'art. 24 Cost., è garantita a condizione che i diritti stessi siano riconosciuti e attribuiti da norme sostanziali. L.T.

    Art. 1591 c.c. · Art. 6 Locazioni abitative

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 19/2002

    Questione inammissibile
    6 febbraio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale disposizione è stata già dichiarata incostituzionale negli stessi termini prospettati dal rimettente ovvero nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito 'ope legis' o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell’immobile. - V., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, qui richiamata, sentenza n. 482/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1591 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2000 al 16 novembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n. 482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2000, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, "nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile."

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urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art6 · fonte del testo

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