Art. 57 — (Esenzioni fiscali ed onorari professionali) Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
Testo vigente dal 29 novembre 1984 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
