Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in

materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo),

convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, promossi con tre ordinanze

emesse il 2 agosto 2000 dal tribunale di Udine, rispettivamente

iscritte al n. 691, 692 e 693 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento della Associazione della proprietà

edilizia di Perugia nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di esecuzione di sfratto,

il tribunale di Udine, con ordinanza del 2 agosto 2000, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in

materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo),

convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in riferimento agli

artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui

detta disposizione, in riferimento all'art. 6, comma 5, della legge

9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio

degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che il termine

dilatorio dettato da quest'ultima norma non possa comunque essere

inferiore a nove mesi, senza consentire al giudice di valutare la

sussistenza di situazioni riguardanti il locatore che valgano a

giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di

minore durata;

che, per il rimettente, la fissazione di un termine dilatorio

minimo per il differimento della data di rilascio rappresenterebbe un

elemento di rottura rispetto all'impostazione di fondo della

disciplina delle locazioni;

che nella materia dell'esecuzione del provvedimento di

rilascio, ancora ad avviso del rimettente, la disposizione generale

dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non prevede un

termine di dilazione minimo, fissando solo dei termini massimi per il

rilascio dell'immobile;

che la disposizione sub iudice, invece, avrebbe capovolto il

principio generale di cui sopra affermando che, ove il conduttore

possieda i requisiti o versi nelle condizioni di cui all'art. 6,

comma 5, della legge n. 431 del 1998, le esigenze del locatore

debbano necessariamente essere recessive;

che la disposizione censurata, inoltre, escludendo un

qualsiasi rilievo al diritto del locatore di disporre dell'immobile,

contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 323

del 1993) che ha ritenuto che "la necessità come causa di cessazione

della proroga legale ha assunto funzione di strumento per la

composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli

dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del

locatore-proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in

caso di necessità";

che sarebbe violato l'art. 42, secondo comma, Cost., perché

la disposizione denunciata comprimerebbe ingiustificatamente il

diritto di proprietà privata riconosciuto dalla legge, sotto il

profilo della facoltà di godimento dell'immobile, imponendo al

proprietario un vincolo assoluto di indisponibilità del bene, con

sacrificio delle concomitanti esigenze di cui egli è legittimamente

portatore;

che la disposizione censurata contrasterebbe, infine, con

l'art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparità di trattamento di

situazioni rispetto alle quali al giudice dovrebbe essere consentito

un "apprezzamento" delle rispettive esigenze del locatore e del

conduttore, senza vincoli costituiti da termini minimi di dilazione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza

della questione, in quanto la compressione dei diritti del locatore

rientra nel quadro della c.d. "funzionalizzazione" del diritto di

proprietà, sicché non vi sarebbe contrasto con il suddetto precetto

costituzionale;

che nel presente giudizio ha chiesto di intervenire - non

essendo costituita nel giudizio a quo - l'Associazione della

proprietà edilizia di Perugia, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore chiedendo anzitutto l'ammissione del

proprio intervento e concludendo, nel merito, a favore

dell'accoglimento della sollevata questione;

che, con altre due ordinanze del 2 agosto 2000 (r.o. nn. 692

e 693 del 2000), lo stesso rimettente ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale identiche a quella di cui sopra;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in

questi giudizi concludendo per l'infondatezza delle relative

questioni e riproponendo gli argomenti sopra svolti.

Considerato che i tre giudizi, aventi ad oggetto la medesima

disposizione, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità

dell'intervento dell'Associazione della proprietà edilizia di

Perugia, in conformità al principio, più volte affermato da questa

Corte della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio

incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio

principale (ordinanza n. 289 del 1999);

che, dopo la proposizione della questione di legittimità

costituzionale è sopravvenuta la legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - Legge finanziaria 2001), in vigore dal 1° gennaio 2001,

la quale - con l'art. 80, comma 22 - ha sospeso, fino alla scadenza

del termine di cui al comma 21 (centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge), le procedure esecutive di sfratto

iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui

al comma 20;

che, tuttavia, è pregiudiziale a qualsiasi altro profilo la

verifica della rilevanza della presente questione di legittimità

costituzionale;

che le ordinanze di rimessione, infatti, non appaiono sul

punto adeguatamente motivate, poiché esse si limitano ad affermare

apoditticamente la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, non precisando in alcun modo gli elementi che

consentono di ricondurre la fattispecie sotto la disciplina della

disposizione denunciata (tra cui la posizione rivestita dal

conduttore rispetto alle categorie tutelate dall'art. 6, comma 5,

della legge n. 431 del 1998);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni

per fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile

2000, n. 97, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari