Capo III – Disposizioni processuali
- Art. 43 — Improcedibilità della domanda
- Art. 44 — Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Art. 45 — Ricorso al giudice
- Art. 46 — Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro
- Art. 47 — Poteri istruttori del giudice
- Art. 48 — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
- Art. 49 — Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
- Art. 50 — Incompetenza del giudice
- Art. 51 — Delle impugnazioni
- Art. 52 — Cambiamento del rito in appello
- Art. 53 — Consulente tecnico in appello
- Art. 54 — Clausola compromissoria
- Art. 55 — Termine per il pagamento dei canoni scaduti
- Art. 56 — Modalità per il rilascio
- Art. 57 — (Esenzioni fiscali ed onorari professionali) Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge