Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 7

gennaio 1985 dal Tribunale per minorenni di Torino sull'istanza

proposta da Salmoni Alberto ed altra, iscritta al n. 176 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 179 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1985 (r.o. 176/85), il Tribunale

per minorenni di Torino ha sollevato una questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n.

184 - recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori" - nella parte in cui, nell'ipotesi di coniugi non più uniti in

matrimonio alla data della presentazione della domanda di cui al

medesimo art. 79, non consente al giudice, valutati gli interessi

dell'adottato ex art. 291 del c.c., di pronunciare l'estensione nei

confronti di questi degli effetti dell'adozione, in relazione agli

artt. 2, 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma,

della Costituzione.

Nel caso di specie, ricorrenti Guidetti Serra Bianca e Salmoni

Alberto, coniugatisi nel 1945, avevano adottato ex art. 291 c.c. (nel

1960) il minorenne Salmoni Fabrizio, ma avevano poi divorziato (nel

1971), restando il minorenne affidato alla Guidetti Serra. Il Tribunale

premetteva che la domanda di estensione degli effetti dell'adozione

avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di

legittimazione, mancando uno dei requisiti di cui all'art. 6 - cioè

l'esistenza di un matrimonio che perduri da almeno tre anni - ed

essendo con ciò preclusa ogni valutazione sia in merito alla

sussistenza degli altri requisiti di cui all'art. 6 sia in merito

all'interesse dell'adottato ex art. 291 del c.c. ad acquisire comunque

lo status di figlio legittimo malgrado l'intervenuta separazione dei

genitori adottivi. Tale efficacia impeditiva di una più approfondita

valutazione della natura e validità del rapporto familiare di fatto

instauratosi fra adottato ex art. 291 del c.c. e adottanti, assegnata

dalla norma in esame alle vicende attinenti al vincolo matrimoniale

sarebbe, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

ove raffrontata all'analoga situazione prevista dall'art. 25 1.

184/1983; norma secondo la quale, se nel corso dell'affidamento

preadottivo intervenga separazione fra coniugi affidatari, l'adozione

può essere ugualmente disposta, nei confronti di uno solo o di

entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o

coniugi ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso la legge,

nell'apparente contrasto fra l'esigenza di garantire al minore una

famiglia in senso pieno, ove cioè siano presenti entrambe le figure

dei genitori, e l'esigenza di salvaguardare quei rapporti familiari che

si siano consolidati malgrado il venir meno di una di quelle figure, ha

senz'altro privilegiato questa ultima esigenza; mentre nel primo gli

eventi concernenti il vincolo matrimoniale assumono una considerazione

ben diversa, pur non essendo essi necessariamente incidenti sui legami

familiari instauratisi di fatto.

La disposizione impugnata - ad avviso del giudice a quo - sarebbe

inoltre in contrasto con le norme costituzionali in tema di "diritto

alla famiglia" di cui agli artt. 2, 30, terzo (rectius: secondo) comma,

e 31, secondo comma, Cost. in quanto subordina tale diritto a principi

- quali il favor matrimonii - non necessariamente funzionali alla sua

tutela.

"Incentrandosi infatti l'attenzione sul "matrimonio" più che sulla

"famiglia" quale complesso di relazioni che, pur scaturite dal primo,

possono in ipotesi sopravvivere al suo successivo venir meno, non vi è

spazio - argomentava il giudice a quo - per una valutazione autonoma

della posizione dell'adottato ex art. 291 del c.c. all'interno della

famiglia adottiva: né riguardo al passato e alla qualità delle

occasioni di crescita di cui il soggetto ha usufruito presso gli

adottanti; né riguardo al futuro, ossia alle potenzialità affettive

ed educative che, nonostante la separazione fra genitori,

quell'ambiente familiare è ancora in grado di esprimere; né,

comunque, riguardo alle aspettative del soggetto di potere consolidare

la propria presenza all'interno del nucleo con l'acquisizione dello

status di figlio legittimo".

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato

osservava che, essendo la norma impugnata volta a far conseguire agli

adottati ed affiliati alla stregua della normativa previgente una più

favorevole disciplina di status, e dovendosi distinguere tra l'adozione

come procedimento e adozione come status familiare, presupposti

legittimanti l'acquisizione di questo dovrebbero - "nonostante qualche

perplessità letterale" - essere valutati con riferimento al tempo

dell'adozione o affiliazione e non all'attualità: come, del resto,

prevede espressamente lo stesso art. 79 (primo comma, ult. parte) per

quanto attiene al requisito dell'età minore dell'adottato o affiliato.

"Diversamente opinando - osservava l'Avvocatura - si giungerebbe

all'assurdo di dover valutare circostanze assolutamente incongruenti

con la realtà da disciplinare quali, ad esempio, una capacità di

educazione e di istruzione assolutamente incongruente con un rapporto

fra adulti", quale può essere ormai divenuto (ed è nel caso di

specie) quello fra adottanti e adottato. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per ,

minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, terzo

(reotius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 79, primo comma, del la legge 4 maggio 1983,

n. 184, recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori", in quanto detta disposizione non consente che il tribunale per

minorenni possa "dichiarare... con decreto motivato" - ove ciò

"risponda agli interessi dell'adottato" - "l'estensione degli effetti

dell'adozione" disciplinata dalla medesima legge "nei confronti

degli... adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,

precedentemente in vigore" (cioè con adozione ordinaria), nell'ipotesi

in cui la relativa domanda sia presentata da coniugi adottanti che, a

tale data, non siano più uniti in matrimonio. La disposizione prevede

infatti che l'estensione degli effetti possa essere richiesta solo da

"coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6": norma

questa inserita tra le "disposizioni generali" che circoscrive l'area

dei soggetti legittimati a chiedere l'adozione, consentendola (tra

l'altro) solo nei confronti dei "coniugi uniti in matrimonio da almeno

tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di

fatto".

2. - Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, l'adozione

ex art. 291 c.c. era stata disposta, nel 1960, nei confronti di coniugi

uniti in matrimonio da circa quindici anni, quali dopo altri undici

anni avevano divorziato.

In relazione a tale situazione, l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri sostiene che il chiesto provvedimento di

estensione degli effetti dell'adozione non troverebbe ostacolo nella

disposizione impugnata, assumendo che questa dovrebbe interpretarsi nel

senso che il suddetto requisito - costanza di matrimonio da almeno tre

anni ed assenza di separazione - debba sussistere non in riferimento

alla data della domanda di estensione bensì a quella in cui fu

pronunciata l'adozione ordinaria.

Tale interpretazione non può essere però condivisa, in quanto

urta contro il chiaro tenore letterale della norma: la quale,

disponendo che la suddetta estensione possa essere chiesta (solo) dai

coniugi "che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6", si

riferisce in modo univoco alla condizione dei medesimi all'epoca della

presentazione della relativa domanda. Ciò trova del resto conferma

nella circostanza che il legislatore, laddove ha posto un requisito

(quello dell'età minore dell'adottato) da valutare con riferimento

alla data dell'originaria adozione, lo ha detto espressamente ("se

minorenni all'epoca del relativo provvedimento").

3. - Il Tribunale rimettente fonda la censura proposta in

riferimento all'art. 3 Cost. sul raffronto tra la disposizione

impugnata e quella di cui all'art. 25 della medesima legge 184/ 1983:

norma questa che, disciplinando le condizioni e modalità per la

transizione dalla situazione provvisoria di affidamento preadottivo

all'adozione definitiva, prevede, al quinto comma, che "se nel corso

dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra coniugi

affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o

di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o

coniugi ne facciano richiesta". Osserva al riguardo il giudice a quo

che, mentre con tale disposizione il legislatore ha conferito

preminente rilievo all'esigenza di salvaguardare rapporti familiari che

si siano consolidati nonostante il venir meno - con la separazione tra

gli affidatari - di una delle figure dei genitori; con la norma

impugnata ha viceversa privilegiato la considerazione delle vicende

attinenti al vincolo matrimoniale tra gli adottanti, pur se non

necessariamente incidenti sui legami instauratisi con l'adottato. Col

richiamo all'art. 6 viene infatti attribuita a tali vicende

un'efficacia preclusiva di una più approfondita valutazione della

natura e validità del rapporto familiare in atto, con ciò impedendosi

- ad avviso del giudice a quo, ingiustificatamente - che possa trovare

tutela l'interesse dell'adottato ad acquisire comunque lo status di

figlio legittimo pleno iure malgrado l'intervenuta separazione dei

genitori adottivi.

La questione è fondata.

4. - Stabilendo, in via generale (art. 6), che "l'adozione è

permessa (solo) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra

quali non sussista separazione personale neppure di fatto", il

legislatore del 1983 ha ribadito una scelta già operata con la legge

n. 431 del 1967 sull'adozione speciale, il cui art. 4 inserì nel

codice civile una norma di tenore identico (art. 314/2, salvo per

quanto attiene alla durata minima del matrimonio in atto, allora

fissata in cinque (anziché tre) anni.

La scelta del legislatore appare razionalmente fondata

sull'esigenza, da un lato di inserire il minore adottando in una

famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di

assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di

entrambe le figure dei genitori. Questa Corte ha del resto già

rilevato, nella sentenza n. 11 del 1981, che "la finalità di

un'educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del

bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la

sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non

precari, situazioni non conflittuali".

5. - Nella medesima sentenza, peraltro, la Corte ha avvertito che

la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di

gravità dell'istituto" dell'adozione alla stregua "degli artt. 2 e 30

commi primo e secondo, Cost." - richiede, tra l'altro, che

"l'individuazione della famiglia sostitutiva" abbia "carattere di

"adeguatezza" (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine), il che comporta

la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del

minore". L'esigenza che si rinvenga, appunto in concreto, la soluzione

più adeguata alle condizioni particolari del minore è stata anzi,

nella predetta decisione, ritenuta dotata di particolare pregnanza.

Nella citata sentenza, infatti, pur rilevandosi che nei suddetti

principi costituzionali trova radice quella tendenza all'unificazione

della disciplina dell'adozione poi più compiutamente realizzatasi con

la legge 184/83, e pur affermandosi che la legge del 1967 non implicava

"una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria",

si è osservato che la ricerca della soluzione in concreto più

adeguata poteva indurre a preferire quest'ultima forma di adozione,

atteso che il giudice - ed è quanto preme qui sottolineare - deve

"valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano

creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria".

6. - Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, dunque,

l'esigenza, da un lato che siano conferiti al giudice poteri

sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a

soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare

tutela positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli

affidatari.

Entrambe queste esigenze hanno ampio riconoscimento nella

disciplina introdotta con la legge n. 184 del 1983.

Sotto il primo profilo, possono ricordarsi poteri prescrittivi

attribuiti al giudice nei confronti della famiglia di origine (art. 12)

e soprattutto gli ampi poteri di indagine e di decisione

riconosciutigli sia ai fini della dichiarazione dello stato di

abbandono (art. 15), sia ai fini dell'affidamento preadottivo, della

sua revoca o proroga e della definitiva dichiarazione di adozione

(artt. 22, 23 e 25).

Sotto il secondo profilo, l'esigenza di adeguata considerazione di

legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un

riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare,

in taluni casi, al requisito generale dell'esistenza o persistenza di

un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari. Così si

dica: a) per l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 44, in cui

l'adozione "in casi particolari" viene consentita anche al non

coniugato che abbia con l'orfano un preesistente e stabile rapporto; b)

per le ipotesi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 25, che

consentono, nel superiore interesse del minore, l'adozione nei

confronti di uno solo dei coniugi affidatari in caso di morte o

sopravvenuta incapacità dell'altro o di separazione intervenuta nel

corso dell'affidamento preadottivo.

In tali casi - dei quali qui interessa particolarmente

quest'ultimo, in quanto assunto nell'ordinanza di rimessione come

tertium comparationis - la considerazione dei legami affettivi di fatto

instauratisi prevale su quella - affermata in via generale - di

garantire al minore la presenza di entrambe le figure dei genitori; ed

in ciò la nuova legge va oltre la disciplina previgente dell'adozione

speciale, sia perché nel caso di morte o sopravvenuta incapacità

prevede che l'adozione sia pronunciata nei confronti di entrambi

coniugi (e ciò nell'ottica di favorire il più possibile

l'acquisizione dello status di figlio legittimo) sia, e soprattutto,

perché - recependo sollecitazioni della dottrina - introduce l'ipotesi

del tutto nuova della separazione di fatto. Il criterio ispiratore è,

anche qui, quello della "adeguatezza in concreto", nel superiore

interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate

situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la

valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in

gioco - presenza di entrambe le figure dei genitori da un lato;

valorizzazione dei rapporti affettivi di fatto instauratisi, dall'altro

- sia effettuata in concreto dal giudice, nell'esclusivo interesse del

minore.

7. - Esaminando alla stregua delle suesposte premesse l'impugnato

art. 79, è innanzitutto da rilevare che tale disposizione transitoria

si iscrive nel quadro della già richiamata tendenza all'unificazione

della disciplina dei rapporti adottivi ed è espressione di una scelta

- corrispondente a quella fatta col circoscrivere la c.d. adozione

ordinaria a casi particolari tassativamente indicati - mirante ad

eliminare il più possibile per il futuro (salvo suddetti casi

particolari) le situazioni in cui il diritto ad essere riconosciuto

figlio legittimo pleno iure nell'ambito di un'unica famiglia non trova

concreta attuazione.

Significativo segnale di tale tendenza è pure la circostanza che

con la nuova legge si sia consentita l'estensione degli effetti anche

nei confronti dell'adottato con adozione ordinaria che sia nel

frattempo divenuto maggiorenne; ipotesi questa che era viceversa

esclusa nel corrispondente art. 6 della legge 431/1967.

Anche l'art. 79 è inoltre - come l'art. 25 - ispirato al criterio

dell'"adeguatezza in concreto" e della valorizzazione dei legami

affettivi esistenti di fatto. A tali criteri si ispirano infatti le

disposizioni - significativamente parallele a quelle di cui all'art. 25

- che prevedono: a) che l'estensione degli effetti non sia automatica,

ma frutto di una valutazione in concreto, da parte del tribunale,

dell'interesse dell'adottato, che va compiuto a seguito delle "adeguate

indagini" di cui all'art. 57; b) che il minore debba essere sentito se

ultradodicenne, e debba prestare il consenso se ultra quattordicenne;

c) che, sussistendo l'interesse dell'adottato come sopra accertato,

l'estensione possa essere disposta anche in caso di irreperibilità o

rifiuto non motivato dei genitori di origine; d) che il decreto che

nega l'estensione possa essere impugnato anche dall'adottato o

affiliato se maggiorenne.

La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio - che presiede

alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/ 1983 - di garantire

il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c. ad avere - ove

ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia, acquisendo lo

status di figlio legittimo pleno iure, recidendo residui legami con la

famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della

condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui

da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella

nuova famiglia è solo parziale.

Tale ispirazione della disposizione in esame subisce però, in

forza del richiamo all'art. 6, una notevole limitazione, che non appare

superabile sul piano interpretativo argomentando dal contemporaneo

richiamo, contenuto nel settimo comma, agli artt. 25 (che prevede, al

quinto comma, l'ipotesi della separazione di fatto) e 27 (che prevede

la stessa ipotesi al secondo comma): limitazione della quale tra

l'altro non si rinviene nei lavori preparatori specifica motivazione.

La rigidità della preclusione, d'altra parte, non sembra coerente

con la complessiva disciplina posta dalla norma impugnata. In aggiunta

alle già rilevate caratteristiche di questa, va in proposito

sottolineato, da un lato che il fatto che l'estensione degli effetti

non sia automatica ma - come nel caso di cui all'art. 25, quinto comma

- rimessa alle valutazioni del tribunale garantisce che essa venga

disposta solo quando risponde in concreto all'interesse dell'adottato,

quando cioè, nonostante l'intervenuta separazione o divorzio, legami

esistenti siano idonei a soddisfare il bisogno di famiglia di costui;

dall'altro che diritti della famiglia di sangue sono garantiti dalla

necessità dell'assenso dei genitori, il rifiuto dei quali è

preclusivo se adeguatamente motivato.

8. - Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 25, quinto comma,

quindi, la fattispecie in esame presenta, oltre alle già rilevate

analogie procedimentali, una sostanziale omogeneità sotto due profili

che - per quanto qui interessa - assumono rilievo decisivo.

Innanzitutto in entrambi casi vengono in considerazione situazioni

caratterizzate dalla preesistenza di legami tra soggetti

dell'instaurando rapporto, della cui consistenza occorre quindi tener

conto ai fini della sua regolazione, onde non precluderne a priori il

consolidamento alla stregua del richiamato criterio dell'adeguatezza in

concreto della famiglia sostitutiva. In secondo luogo - e coerentemente

- in ambedue casi la legge rimette al giudice la valutazione sul se

debba farsi o meno luogo all'adozione, alla stregua dell'interesse

dell'adottando.

Il diverso trattamento riservato agli adottati con adozione

ordinaria - cui è preclusa l'estensione degli effetti dell'adozione in

caso di separazione o divorzio degli adottanti - rispetto ai minori in

affidamento preadottivo - nei cui confronti è consentita l'adozione in

caso di sopravvenuta separazione dei coniugi affidatari - appare

perciò privo di razionale giustificazione. È anzi da rilevare, da un

lato che il rapporto che consegue all'adozione ordinaria ha consistenza

ben maggiore, sul piano degli effetti giuridici, di quello scaturente

dall'affidamento preadottivo; e dall'altro che, se vincoli affettivi di

fatto instauratisi giovano a consentire l'adozione a chi si sia

separato nel corso dell'affidamento preadottivo - che ha durata

annuale, solo eventualmente prorogabile per un altro anno - a maggior

ragione la devono consentire quando risalgono a molto tempo addietro (e

sono così diventati più saldi), come di norma accade nel caso

dell'adozione ordinaria. E da ritenere quindi giustificato che, in tale

ipotesi, l'estensione degli effetti dell'adozione possa essere disposta

in caso di separazione e di divorzio tra gli adottanti.

Stante l'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3,

restano assorbite le censure prospettate in relazione agli artt. 30 e

31 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella

ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della

presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione,

non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli

adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in

vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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