Codice civile

Art. 291 c.c. — Condizioni

[1]L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.329

[2]Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente. 71153

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

71

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".

Corte Costituzionale

153

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".

Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5

329

La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di diciotto anni fra adottante e adottando".

Testo vigente dal 25 gennaio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 5/2024

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 2024

    L’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L’istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, contrasta con la necessità di una rimeditazione dell’istituto, in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell’adozione del maggiorenne. Nell’attuale quadro complessivo, in cui l’adozione di maggiorenni ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, l’automatismo censurato, nella sua fissità, prescinde completamente dall’apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrificando aprioristicamente il diritto alla identità della persona. L’attuale conformazione dell’istituto rende, pertanto, palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale. Il punto di equilibrio è nell’accertamento rimesso al giudice, che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è pertanto necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l’indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato).

    Art. 291 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 245/2004

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2004

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSK…

    Art. 291 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 557/1988

    Ha colpito questo articolo
    19 maggio 1988

    In linea di principio, ben può il legislatore - nell'esercizio del suo potere discrezionale - limitare l'ambito delle adozioni per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima, purché non si tratti di limitazioni eccessive (e come tali irrazionali) rispetto allo scopo perseguito.

    Art. 291 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'istituto dell'adozione ha conservato le linee tradizionali nelle quali lo aveva inquadrato il sistema del progetto. È stata ridotta, rispetto alla disciplina proposta col progetto, da diciotto a sedici anni la differenza minima di età fra l'adottante e l'adottato nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 291 in cui, per eccezionali circostanze, si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia raggiunto l'età di quaranta anni. L'innovazione non può produrre inconvenienti, perchè è rimesso alla corte di appello il valutare le circostanze del caso e, comunque, la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: adoptio imilatur naturam.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 157

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2004 al 25 gennaio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5

    La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di diciotto anni fra adottante e adottando".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art291 · fonte del testo

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