Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori"), promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1986 dalla Corte d'appello di Venezia - Sezione per i

minorenni - sul reclamo proposto da Moro Lorenzo ed altra, iscritta

al n. 228 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima Serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di costituzione di Moro Lorenzo ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 28 novembre 1986, la Corte d'appello di

Venezia - Sezione per i minorenni - sul reclamo proposto da Moro

Lorenzo ed altra, solleva questione di legittimità costituzionale,

per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 2 e 30, commi

primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 79, comma primo, della

legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente

l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli adottati

con adozione avente, all'epoca, gli effetti dell'adozione ordinaria

se - a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge (e a differenza,

invece, di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, comma

quinto) - la differenza di età tra adottanti e adottando superi i

quaranta anni.

Con ricorso del 5 luglio 1986 i coniugi Lorenzo Moro e

Arlette-Maria Giaraiseh, genitori adottivi della piccola Rita (nome

successivamente cambiato in Martina) per provvedimento della "Latin

Ecclesiastical Court" di Amman del 30 gennaio 1980 dichiarato poi

efficace in Italia con sentenza della Corte d'appello di Venezia del

18 giugno 1981, proponevano reclamo avverso la reiezione dell'istanza

(per difetto dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del

1983, superando i quarant'anni la differenza di età tra il padre

adottivo e la minore) diretta ad ottenere l'estensione al loro

provvedimento degli effetti dell'adozione piena o legittimante.

Decidendo su tale reclamo e sulla eccezione, sollevata dalla parte,

di illegittimità costituzionale dell'art. 79 della legge n. 184 del

1983, già dichiarata dallo stesso tribunale manifestamente

infondata, la Corte d'appello di Venezia - Sezione per i minorenni si

pronuncia innanzitutto affermativamente sulla rilevanza della

questione di legittimità in quanto, indipendentemente dallo

svolgimento delle indagini previste nell'art. 79, secondo comma,

della legge n. 184 del 1983, la domanda dei coniugi Moro andrebbe

respinta preliminarmente già in base al richiamo ai "requisiti di

cui all'art. 6", contenuto nell'art. 79, primo comma, della legge n.

184 del 1983.

Ricorda il giudice a quo come questa Corte, nelle sentenze nn. 197

e 198 del 1986, abbia affermato rientrare tra i "preminenti interessi

del minore", di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della

Costituzione, "l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno

iure" ed abbia precisato che su quelle norme costituzionali si basa

la tendenza unificatrice della disciplina dell'adozione realizzata

con la legge n. 184 del 1983, espressione di una scelta mirante ad

eliminare il più possibile "le situazioni in cui il diritto ad

essere riconosciuto figlio legittimo pleno iure nell'ambito di

un'unica famiglia non trova concreta attuazione" ed a garantire,

nelle situazioni particolari di cui all'art. 79 della legge, "il

diritto dell'adottato o affiliato ex art. 291 del codice civile ad

avere - ove ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia

acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure".

Circa il rapporto (massimo e minimo) di età tra genitori adottivi

e minore adottato, si osserva nell'ordinanza che il legislatore ha

inteso di modellare al massimo l'adozione sullo schema normale della

filiazione naturale; tuttavia tale rapporto si pone diversamente

allorché si debbano esaminare le condizioni preliminari di una

domanda di adozione e quando, viceversa, si debbano semplicemente

estendere effetti giuridici più ampi ad una adozione già in atto

(considerato pure che, al momento del sorgere del rapporto adozionale

in questione, vigeva, anche per l'adozione speciale, a norma

dell'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, una differenza

più elevata di età, rispettata nella fattispecie).

Né va dimenticato che lo stesso art. 44 della legge n. 184 del

1983, regolando "casi particolari" di adozione (sempre ad efficacia

piena), stabilisce, all'ultimo comma, che "l'adottante deve superare

di almeno 18 anni l'età di coloro che intende adottare": in tal

modo, fermo restando il criterio del rapporto minimo (ritenuto

imprescindibile per il suo parallelismo con la filiazione naturale),

si viene a derogare al criterio del rapporto massimo e quindi a

moderare il rigore del requisito della differenza di età.

Neppure, poi, va trascurato, secondo il giudice a quo, come

fattispecie regolate transitoriamente dall'art. 79 presentino (al

pari di quelle "particolari" e, pur diverse, disciplinate nell'art.

44) la "particolarità" della sopravvivenza - nel regime, più

aderente allo spirito della Costituzione, dell'adozione piena o

legittimante - di adozioni ad efficacia più limitata precedentemente

disposte in base alle norme allora in vigore.

Non appare pertanto coerente con i principi sistematici la

limitazione della possibilità di estensione degli effetti pieni

dell'adozione a fattispecie adottive già legittimamente sorte quando

il rapporto di età era diverso solo perché il limite massimo (meno

significativo di quello minimo) non sussiste secondo la nuova

normativa, risultando così, senza apprezzabili ragioni, compresso il

diritto del precedente adottato "ordinario" a divenire figlio di

pieno diritto (mentre tale possibilità è riconosciuta a chi si

trova nelle condizioni previste dall'art. 44).

2. - Si sono costituiti nel presente giudizio i coniugi

Moro-Giaraiseh, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Adami e

Pietro Serpe. Nella memoria di costituzione si fa richiamo agli

argomenti svolti nelle scritture presentate alla Corte d'appello di

Venezia "a sostegno della sollevata eccezione di illegittimità

costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione in base

ai principii enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.

197, 198 e 199 depositate il 18 luglio 1986". Anche in una successiva

memoria si sottolinea come alla differenza di età tra adottanti e

adottando vada assegnato, seguendo la distinzione operata da questa

Corte nella sentenza n. 198 del 1986, il carattere di requisito

oggettivo da accertare, al pari del requisito della persistenza del

rapporto matrimoniale, con riferimento alla normativa in vigore al

momento in cui l'adozione ordinaria fu pronunciata (art. 314/2 cod.

civ., nel testo anteriore alla modificazione introdotta con l'art. 66

della legge 4 maggio 1983, n. 184). La riduzione a 40 anni della

differenza di età, disposta dall'art. 6 (richiamato dall'impugnato

art. 79) non può che riferirsi alle nuove adozioni, e ciò in

applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Pertanto, estendendo alle adozioni ordinarie e persino alle

affiliazioni l'efficacia legittimante propria dell'adozione pleno

iure (già speciale), con l'art. 79 si è inteso non tanto istituire

un nuovo rapporto quanto consolidare un rapporto già in atto, previo

accertamento, in concreto, nell'interesse del minore, dell'idoneità

degli adottanti a fini educativi ed economici. In conclusione,

escludendo dal beneficio dell'estensione degli effetti legittimanti i

minori con genitori in possesso dei requisiti di età all'epoca della

loro adozione ex art. 291 del codice civile: a) si verificherebbe un

diverso trattamento tra minori inseriti pleno iure nella famiglia

adottiva e minori inseriti soltanto parzialmente per continuare ad

essere legati alla famiglia originaria, pur avendo con i loro

genitori la stessa differenza di età; b) se si continuasse a far

riferimento al momento della presentazione della domanda di

estensione degli effetti legittimanti, si creerebbe una

disuguaglianza irrazionale di regolamentazione, per il requisito

oggettivo della differenza di età; c) ulteriore motivo di

irrazionalità deriverebbe dalla possibilità di attribuire effetti

legittimanti all'affiliazione, in cui gli affilianti siano in

possesso dei requisiti di età e di negarli all'adozione ordinaria in

cui gli adottanti abbiano perduto quei requisiti nel corso del

rapporto. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Venezia - Sezione per i minorenni - con

ordinanza del 28 novembre 1986 (R.O. n. 228/87) chiede a questa Corte

verifica di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge

n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 3, 2 e 30, commi primo e

secondo, della Costituzione, in quanto non consente l'estensione

degli effetti dell'adozione pleno iure nei confronti degli adottati

con effetto di adozione ordinaria ai sensi della previgente normativa

se, a norma dell'art. 6, comma secondo (e a differenza di quanto

previsto in casi particolari dall'art. 44, quinto comma), la

differenza di età tra adottante e adottato superi i 40 anni.

Il giudice remittente sottolinea l'ispirazione del legislatore,

rilevata anche da questa Corte nelle sentenze 197 e 198 del 1986, di

unificare al massimo la disciplina dell'adozione e di garantire il

diritto dell'adottato ad avere un'unica famiglia nella quale goda

dello status di figlio legittimo pleno iure.

Il requisito del divario di età tra adottante e adottato - 18

anni nel minimo e 40 nel massimo - in base al principio adoptio

naturam imitatur, stabilito nell'art. 6 della legge n. 184, è

derogato nel suo limite massimo nell'ultimo comma dell'art. 44 della

stessa legge. Non si vede ragione perché ai casi particolari

dell'art. 44, non si debba aggiungere la "particolarità" delle

ipotesi di cui all'art. 79 - estensione degli effetti della adozione

legittimante ai già adottati secondo la previgente normativa - con

eguale deroga del limite massimo, anziché con il richiamo ad

entrambi i limiti minimo e massimo di 18 e 40 anni di cui all'art. 6.

2. - La questione è fondata.

L'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983 sancisce

"l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli

affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile,

precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo

provvedimento", su richiesta dei coniugi in possesso dei requisiti di

cui all'art. 6 della legge. Il secondo comma di tale disposizione

stabilisce in particolare: "L'età degli adottanti deve superare di

almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età

dell'adottando".

L'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, del Capo III

"Dell'adozione speciale", aggiunto dall'art. 4 della legge 5 giugno

1967, n. 431, disponeva: "L'età degli adottanti deve superare di

almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età

dell'adottando".

L'art. 291, primo comma, del codice civile, in tema di adozione

ordinaria, recita: "L'adozione è permessa alle persone che non hanno

discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni

trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro

che essi intendono adottare".

3. - Prima di esaminare la questione di diritto intertemporale

implicata dall'art. 79 della legge n. 184, è opportuno identificare

la ratio delle variazioni adottata dal legislatore del 1983 rispetto

a quello del 1967, in materia di divario di età tra adottanti e

adottando diminuendo il minimo da 20 a 18 e il massimo da 45 a 40

anni.

È palese l'intento del legislatore italiano del 1983 di

accostarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della

Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967.

L'art. 7, n. 1, dispone: "Un enfant ne peut être adopté que si

l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge

n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans".

Inoltre, all'art. 8, n. 3 la Convenzione europea esige, in punto

di principio, che tra adottante ed adottando intercorra quel divario

di età che è naturale nel rapporto generativo genitori-figli.

È qui riecheggiata la regola romana: "Adoptio enim naturam

imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. Debet

itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit,

plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere (Inst.

1.11.4)".

Il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato

alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza

minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età,

si adegua alla Convenzione europea: infatti, ex art. 84 del codice

civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età,

cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti

ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi

possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito

dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

Il limite massimo stabilito in 40 anni - 5 in più rispetto ai 35

della Convenzione europea - è dovuto alla elevazione dell'età degli

adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha

la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo

che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel

divario generazionale da quello della famiglia del sangue. Non va

tuttavia taciuto che, osservando il canone dell'id quod plerumque

accidit, il legislatore avrebbe potuto più realisticamente rilevare

come la maggior parte delle adozioni riguarda bambini in tenera età

nei cui confronti il divario massimo di 40 anziché di 45 anni per i

genitori adottivi ha l'effetto di escludere dalla domanda di adozione

coppie ancora giovani e pienamente idonee al compito di procurare al

minore "un focolare stabile ed armonioso".

4. - L'art. 79 della legge n. 184 del 1983 è norma transitoria,

che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge tende a

realizzare, su impulso degli interessati, un vasto processo di

unificazione dello status familiae degli adottati e degli affiliati

in base alla previgente normativa, estendendo loro gli effetti

dell'adozione legittimante.

Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1986, l'ha così

interpretata: "La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio -

che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/1983 -

di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c.

ad avere - ove ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia,

acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure, recidendo i

residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine

all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina

dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e,

dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia è solo parziale".

Se tale è la ratio dell'art. 75, il richiamo ai requisiti

dell'art. 6, nella misura in cui determina contraddittoriamente un

effetto limitativo anziché estensivo del programma di unificazione

della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, viola

il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione

ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che

nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e

30, primo e secondo comma, della Costituzione, si specifica nel

diritto al riconoscimento pleno iure di quella formazione sociale

primaria che è la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia

adottante, sia il minore adottato (o affiliato).

5. - L'art. 3 della Costituzione è altresì violato, nel

contenuto precettivo del principio di eguaglianza, se si assume come

tertium comparationis l'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge

n. 184 del 1983, che recita: "In tutti i casi l'adottante deve

superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende

adottare".

Se nel Titolo IV della legge del 1983, che recupera per casi

particolari la disciplina residuale della adozione ordinaria, figura

una disposizione adeguata al requisito minimo della distanza di età

posto dall'art. 8, n. 3, della Convenzione di Strasburgo, non si vede

perché trattamento diseguale e più sfavorevole debba essere

riservato a soggetti i cui rapporti sono stati anch'essi in origine

regolati dalla disciplina codicistica dell'adozione ordinaria.

6. - Questa Corte, nella citata sentenza n. 198 del 1986, ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo

comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, "nella

ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della

presentazione della domanda di estensione degli effetti

dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei

confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,

precedentemente in vigore".

La ratio decidendi, in tema di requisiti di cui all'art. 6 della

legge n. 184 del 1983 richiamati dall'art. 79, primo comma, sia che

si tratti della sussistenza del matrimonio, sia che si tratti dei

termini di età, è la medesima.

Per le norme transitorie è regola di diritto intertemporale che

le fattispecie costituite sulla base della normativa previgente e che

si vogliano assorbire nella disciplina recenziore conservino i

requisiti allora previsti e sussistenti, a meno che la scelta

legislativa non sia esplicitamente ispirata a fini selettivi e

restrittivi.

Data invece la finalità dell'art. 79, estensiva della disciplina

dell'adoptio plena, i termini di distanza di età da considerarsi

validi sono non quelli stabiliti nel minimo e nel massimo, di cui

all'art. 6 - 18 e 40 anni - ma quello di origine romana di cui

all'art. 291, primo comma, del codice civile, stabilito nel solo

limite minimo di 18 anni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente

l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti

dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di

età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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