Legge sull’adozione

Art. 78 adozione

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".

Testo vigente dal 17 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art78 · fonte del testo

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