Art. 567 c.c. — Successione dei figli adottivi

[1]((Ai figli sono equiparati gli adottivi)).

[2]I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 2012, n. 219

216

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 (corrispondente all'art. 107 del progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito dei figli adottivi (art. 567), dei fratelli e sorelle (art. 570), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 273

  • Era stato suggerito, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni in materia di legittimazione. Senonchè il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 290, secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, Che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 274

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Ai figli tolto: legittimi sono equiparati i legittimati e aggiunto: sono equiparati gli adottivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art567 · fonte del testo

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