Legge sull’adozione

Art. 56 adozione

Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.3 L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."

Testo vigente dal 25 febbraio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 182/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    La norma che - per l'adozione in casi particolari di cui al Titolo IV, l. n. 184 del 1983 - vincola il giudice a non pronunciare l'adozione in caso di rifiuto di consenso del legale rappresentante dell'adottando infraquattordicenne, viola i princi`pi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto in tale ipotesi - diversamente da quella di consenso prestato - e` precluso al giudice quel potere di valutazione ultima e decisiva dell'interesse esclusivo del minore, cui e` ispirata la 'ratiò della nuova legge sull'adozione. Costituisce, anzi, principio generale nell'ordinamento civilistico, quello secondo cui l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, e` subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio e` sostituito da una pronuncia giudiziale. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 45, comma secondo, e 56, comma secondo, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui e` previsto il consenso anziche` l'audizione del legale rappresentante del minore. - v. S. nn. 11/1981, 197/1986.

    Art. 45 adozione · Art. 56 adozione · Art. 57 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 401/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 cod. civ., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari. Premesso, infatti, che la legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori, ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile, come modificate dalla stessa legge n. 184; e che tra tali modifiche vi è appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di maggiorenni; una lettura adeguatrice della norma in esame - della quale non esiste una interpretazione giurisprudenziale univoca - impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiché <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potestà genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>. Ed inoltre, tenuto conto che l'art. 57, numero 2), della legge in oggetto impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>>, è altresì da sottolineare che tale finalità può raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacché ogni vizio del procedimento può costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio; e l'impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un 'error in procedendò non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore.

    Art. 313 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 25 febbraio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art56 · fonte del testo

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