Codice civile

Art. 313 c.c. — Provvedimento del tribunale

[1]((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

[2]L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 giugno 1967, n. 431

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La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".

Testo vigente dal 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 401/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 cod. civ., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari. Premesso, infatti, che la legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori, ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile, come modificate dalla stessa legge n. 184; e che tra tali modifiche vi è appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di maggiorenni; una lettura adeguatrice della norma in esame - della quale non esiste una interpretazione giurisprudenziale univoca - impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiché <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potestà genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>. Ed inoltre, tenuto conto che l'art. 57, numero 2), della legge in oggetto impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>>, è altresì da sottolineare che tale finalità può raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacché ogni vizio del procedimento può costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio; e l'impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un 'error in procedendò non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore.

    Art. 313 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 166

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 27 aprile 2001. 13 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con tolto: decreto motivato aggiunto: sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono tolto: impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello aggiunto: proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art313 · fonte del testo

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