Codice civile

Art. 314 c.c. — Pubblicità

[1]((La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

[2]Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

[3]L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 giugno 1967, n. 431

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La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione. È stato rilevato non essere necessario stabilire che possa essere delegato il pretore, come si proponeva nel progetto, per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principi generali. Di fronte, tuttavia, alla regola, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, è sembrato opportuno prevedere espressamente cha il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, si è stabilito che, anzichè al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale. Non si è creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, considerandosi che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario. Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (articolo 312, n. 2 e n. 3), il ricorso per cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento. Nell'art. 314 è sembrato preferibile far menzione del decreto che «pronunzia l'adozione» invece «dell'atto di adozione», espressione questa usata, dal progetto, in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione. Della patria potestà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 165

  • Sono rimasti inalterati i principi generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, salvo alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 166

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 27 aprile 2001. 13 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il decretoaggiunto: La sentenza definitiva che pronuncia l'adozionetolto: , divenuto definitivo, e' trascritto aggiunto: e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a … giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e tolto: comunicato aggiunto: comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al tolto: comma precedente aggiunto: primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione tolto: del decreto che pronunzia aggiunto: della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314 · fonte del testo

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