Legge sull’adozione

Art. 55 adozione

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile. 26 33

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante".

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 30 dicembre 2025, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'eta', il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 210/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nel regolare l’adozione di minori in casi particolari, facendo rinvio alla disciplina dell’adozione del maggiore di età di cui all’art. 299, primo comma, cod. civ., non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge n. 184 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari lede l’identità del minore in quanto impedisce al giudice di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante anche qualora ciò corrisponda all’identità del minore e risponda al suo preminente interesse. Diversamente rispetto al caso dell’adozione di maggiorenni e rimeditata, in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento e dell’accoglimento della prospettiva del best interest of the child, la sentenza n. 268 del 2002, nell’adozione di minori in casi particolari, il giudice, ove sollecitato da chi esprime i citati consensi, deve poter verificare se la sostituzione del cognome risponda al preminente interesse del minore e, in tal caso, deve poterla disporre, considerato anche che la sua personalità si svolgerà nell’ambito del nuovo nucleo familiare. Tale possibilità va consentita anche perché è la stessa minore età dell’adottando a rendere più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli: il giudice dovrà, quindi, valutare se risulta preminente l’esigenza di attribuire rilievo alla nuova identità che sorge col vincolo adottivo ovvero il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome. Permettere tale sostituzione nell’ambito della procedura in esame consente, infine, di avvalersi delle maggiori tutele che la stessa offre – in ragione del vaglio dei vari interessi coinvolti nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un’autorità giudiziaria specializzata nel garantire l’interesse del minore – rispetto al procedimento amministrativo previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. La facoltà derogatoria in esame si aggiunge alla possibilità dell’adottato maggiore di età di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio: l’adattamento di tale norma all’adozione in casi particolari richiede, in ogni caso, che i consensi e gli assensi siano quelli degli artt. 45 e 46 e che tale aggiunta risponda all’interesse del minore. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 203/2024 - mass. 46476; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 27/1991 - mass. 16876).

    Art. 299 c.c. · Art. 55 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/2022

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 2022

    La rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore. L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 - visto il combinarsi delle due finalità sottese all'istituto: quella vòlta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena - si fonda sull'accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore; essa consente un'adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d'origine, e pertanto senza forzare il ricorso all'adozione piena. ( Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; n. 221/2019 - mass. 41563; n. 272/2017 - mass. 41151; S. 383/1999 - mass. 24916 ; n. 183/1994 - mass. 20695 ). La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore. ( Precedente: S. 17/2017 - mass. 39539 ). Se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull'adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell'adottante, ma anche valutare l'ambiente familiare degli adottanti. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La disposizione censurata dal Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, mostra come l'adozione in casi particolari, se offre una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, non appare ancora del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali. Il diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determina infatti un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali. Ne consegue che al solo minore adottato in casi particolari vengono irragionevolmente negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, privandolo della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni. Al contempo, la disciplina censurata - in contrasto anche con l'art. 8 CEDU e gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - lede il minore nell'identità che gli deriva dall'inserimento nell'ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall'appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità, a partire da quelle più vicini, con i fratelli e con i nonni. La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d'altro canto, reputarsi superata adducendo la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d'origine. In realtà, l'aggiunta dei legami familiari dello stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori - sia quello adottivo che il genitore biologico - non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico).

    Art. 300 c.c. · Art. 55 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 268/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    L'attribuzione al minore del cognome dell'adottante, anteposto al cognome originario, che in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato, si conforma pienamente alla finalità e alla 'ratiò complessiva dell'adozione in casi particolari - istituto che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto differenziare sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età - salvaguardando appunto l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine. Tale disciplina non può, dunque, comportare la violazione del diritto fondamentale al nome o impedire lo sviluppo della personalità né si risolve in un trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio o in una disciplina meno protettiva della gioventù; né appare irrazionale la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario, mentre va ribadito che, certamente, contraria a Costituzione sarebbe una disposizione che imponesse la cancellazione del cognome originario del minore. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione. - Sulla natura di diritto fondamentale del diritto al nome, sentenze n. 13/1994, n. 297/1996 e n. 120/2001 (qui richiamate). - Sull'adozione in casi particolari, sentenze n. 27/1991, n. 383/1999. - Sulla possibilità di aggiungere al cognome dell'adottante quello originariamente attribuito all'adottato, v. in particolare sentenza n. 120/2001.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2022 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 30 dicembre 2025, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'eta', il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore".

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art55 · fonte del testo

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