Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 313 del codice

civile e 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi

con due ordinanze emesse il 9 febbraio e il 1 giugno 1998 dalla Corte

d'appello - sezione minorenni di Torino sui reclami proposti da

Spektor Pavel e da Bocale Matteo ed altri, iscritte ai nn. 393 e 784

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 23 e 73, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,

investita dell'esame di un reclamo avverso il decreto del Tribunale

per i minorenni di Torino con il quale, ai sensi dell'art. 44, primo

comma, lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), era stata disposta

l'adozione di una minore da parte del marito della madre della

stessa, ha sollevato, con ordinanza del 9 febbraio 1998, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice civile, in

quanto richiamato dall'art. 56 della legge citata, nella parte in cui

non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti

legittimati a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il

decreto del tribunale per i minorenni di adozione in casi

particolari.

La Corte rimettente premette in fatto che la minore, nata nella

Repubblica Federativa Russa, risulta essere figlia di genitori

divorziati, uno residente in detto Stato straniero, l'altra residente

in Italia ed unitasi in nuove nozze con un cittadino italiano; che il

coniuge della madre, avvalendosi dell'art. 44, primo comma, lettera

b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha presentato domanda di

adozione della minore; che il Tribunale per i minorenni di Torino,

acquisita una dichiarazione notarile - resa nella Federazione Russa -

con la quale il padre dell'adottanda aveva prestato il proprio

"consenso per la vita di sua figlia ... in Italia con sua madre che

ha sposato un cittadino italiano", ha emesso il decreto di adozione

sul presupposto della esistenza del consenso-assenso di entrambi i

genitori dell'adottanda; che il padre della minore, ricevuta la

notifica del provvedimento, ha presentato, mediante lettera

raccomandata, reclamo avverso tale decisione, dichiarando di

"opporsi" all'adozione; che il Procuratore generale presso la Corte

d'appello, espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del

gravame sul presupposto che con l'atto notarile il padre non aveva in

realtà prestato alcun consenso all'adozione e rilevato che l'art.

313 del codice civile non include il genitore dell'adottando tra i

soggetti legittimati a proporre reclamo, ha chiesto al giudice di

valutare se rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ravvisando

nella indicata esclusione la violazione dei principi costituzionali

della tutela piena dei diritti (art. 24, primo comma) e

dell'eguaglianza, nella sua proiezione processuale, tra le parti del

procedimento.

La Corte rimettente afferma di dover preliminarmente verificare la

legittimazione del padre dell'adottanda a proporre reclamo, il quale

tuttavia dovrebbe essere dichiarato inammissibile, poiché i genitori

non risultano compresi tra i soggetti legittimati all'impugnazione ai

sensi dell'art. 313 del codice civile.

Il giudice rimettente sostiene quindi che, data la pari rilevanza,

ai fini della pronuncia di adozione, delle manifestazioni di volontà

dell'adottante e del genitore dell'adottando, nell'ambito di una

disciplina nella quale l'interesse del minore costituisce in ogni

caso elemento prioritario e preminente, e che, data la conseguente

parità di potenziale interesse alla impugnazione del provvedimento

del tribunale minorile, la esclusione del genitore dai soggetti

legittimati al reclamo sembrerebbe violare il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tale disparità di trattamento appare, ad avviso del giudice a quo

irragionevole ed ingiustificata, in quanto il genitore naturale, il

quale nella procedura di adozione deve prestare il proprio consenso,

costituente espressione di un diritto ma anche di un dovere, è

titolare di una posizione soggettiva rilevante costituzionalmente ai

sensi dell'art. 30 della Costituzione, che non è invece riconosciuta

agli altri soggetti pur legittimati all'impugnazione dall'art. 313

del codice civile; l'esclusione risulta poi ancor più irragionevole

se viene comparata con la diversa disciplina che regola il reclamo

avverso i provvedimenti di cui all'art. 330 del codice civile,

anch'essi resi in una procedura di volontaria giurisdizione ed

incidenti sul mero esercizio della potestà genitoriale e non sullo

status del minore, come nell'adozione.

Neppure può sostenersi, ad avviso della Corte rimettente, che la

mancata previsione della legittimazione al reclamo sia stata dettata

da esigenze di snellezza della procedura, dal momento che la stessa

riguarda status familiari; ciò perché una tale esigenza avrebbe

giustificato, semmai, la previsione della inoppugnabilità del

provvedimento e non una limitazione della legittimazione al reclamo.

Richiamata criticamente la motivazione della sentenza della Corte

di cassazione 10 giugno 1987, n. 5049, la Corte d'appello osserva che

il ridotto rilievo sostanziale accordato dal legislatore alla

manifestazione di volontà del genitore, che non potrebbe comunque

contrastare la pronuncia di adozione, non giustifica in alcun modo

una tale "contrazione di poteri processuali", che appare evidente nel

caso esaminato, nel quale il genitore non era stato neppure sentito;

osserva peraltro la Corte rimettente che anche il genitore che sia

stato sentito ed abbia espresso parere contrario all'adozione può

avere interesse all'impugnazione, sia per contestare la valutazione

data dal Tribunale in merito alla pretesa irragionevolezza del

dissenso, sia in generale per contestare che l'adozione corrisponda

agli interessi del minore; con una iniziativa processuale quindi "non

solo oggetto di diritto, ma costituzionalmente doverosa ex art. 30

della Costituzione".

La Corte d'appello conclude quindi che l'art. 313 del codice civile

si porrebbe quale ingiustificata eccezione nell'ambito di una

normativa ispirata a principi di rilevanza costituzionale, in quanto

il genitore, pur in un sistema nel quale appare preminente

l'interesse del minore, non può mai considerarsi carente di

interesse e di legittimazione.

2. - La stessa Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,

con altra ordinanza in data 1 giugno 1998, ha sollevato identica

questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 del codice

civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione.

La Corte rimettente, investita della decisione di due distinti

reclami presentati dai genitori di un minore per il quale il

Tribunale per i minorenni di Torino aveva pronunciato decreto di

adozione ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera c) della legge 4

maggio 1983, n. 184, osserva che, per potersi pronunciare sul merito

di tali impugnazioni, deve preliminarmente esaminarne

l'ammissibilità, condizione che a suo avviso deve ritenersi esclusa

secondo il combinato disposto dell'art. 56 della legge citata e

dell'art. 313 del codice civile, poiché tali norme non comprendono i

genitori del minore adottando tra i soggetti legittimati al reclamo

alla corte d'appello. Osserva sul punto che nessuna distinzione

viene operata dalla legge tra il genitore dell'adottato maggiorenne e

quello dell'adottato minore di età, essendo stata prevista come

unica differenza tra le due situazioni quella riguardante la

ripartizione di competenza tra gli organi giudiziari, tribunale

ordinario e corte d'appello nel primo caso, tribunale per i minorenni

e sezione per i minorenni della corte d'appello nel secondo.

Il giudice a quo osserva che l'esclusione dei genitori del minore

dal novero dei legittimati al reclamo non può ritenersi frutto di un

difetto di coordinamento tra leggi successive, dal momento che l'art.

313 del codice civile è stato riformato dall'art. 65 della stessa

legge 4 maggio 1983, n. 184.

La Corte rimettente sottolinea poi che la qualità di genitore di

un minore individua una posizione di diritto-dovere, riconosciuta sia

dalla legge ordinaria (artt. 147 e 261 del codice civile) che dallo

stesso art. 30 della Costituzione. Il superiore interesse del minore,

che trova considerazione nel secondo comma del citato art. 30, può

portare ad una serie di limitazioni dei diritti e dei doveri dei

genitori, previste dalla legge ordinaria, quali la decadenza dalla

potestà di cui all'art. 330 del codice civile, le limitazioni

all'esercizio della potestà di cui ai successivi artt. 333 e

seguenti, l'attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della

potestà ad uno solo dei genitori, di cui agli artt. 155 e 317-bis

dello stesso codice; limitazioni peraltro non definitive e che

possono cessare in ragione dell'evoluzione dei rapporti del minore

con i suoi genitori. Nei casi anzidetti, secondo la Corte d'appello

di Torino, sarebbe comunque sempre assicurata la tutela

giurisdizionale, nel doppio grado di merito, del genitore, la quale

tutela si esprime nel diritto di essere sentito, in quello di essere

parte del procedimento ed infine in quello di impugnare i

provvedimenti davanti al giudice di secondo grado.

Nell'ipotesi del provvedimento più grave di affievolimento dei

diritti dei genitori, quale quello della dichiarazione dello stato di

adottabilità del minore, la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha previsto

una capillare ed articolata tutela giurisdizionale del genitore, che

si sostanzia nell'obbligo della sua audizione nella fase preliminare

del procedimento, nella possibilità di reclamo alla corte d'appello

per i provvedimenti temporanei emanati ai sensi dell'art. 10 della

legge citata, nella facoltà di proporre opposizione al decreto di

adottabilità ai sensi dell'art. 17 ed infine nel diritto di

appellare la decisione del tribunale davanti alla sezione per i

minorenni della corte d'appello e nel ricorso per cassazione avverso

la decisione del giudice di secondo grado.

Al contrario, nel procedimento di cui agli artt. 44 e segg. della

legge 4 maggio 1983, n. 184, che incide sulla situazione del minore

in maniera ben più profonda e durevole di quanto non avvenga nelle

procedure di affievolimento dell'esercizio della potestà, la tutela

giurisdizionale dei genitori del minore si esaurisce nella loro

necessaria audizione da parte del tribunale e nella manifestazione

del loro assenso o diniego di assenso; nel caso poi di genitori che

non sono nell'esercizio della loro potestà, il tribunale potrebbe

superare il loro stesso dissenso ritenendolo contrario all'interesse

del minore, senza che tale valutazione sia dagli stessi reclamabile

alla corte d'appello.

Ad avviso del rimettente non sarebbe dunque possibile al genitore

del minore proporre reclamo avverso il provvedimento di adozione del

figlio in casi particolari, né per prospettare un interesse del

minore in senso contrario alla richiesta adozione, né per dedurre

vizi del procedimento, come la mancata audizione dei soggetti che

devono esprimere il loro consenso o il loro assenso, né, infine, per

far valere la mancanza degli stessi presupposti di cui all'art. 44,

legge citata, lettere a), b) o c).

Secondo il giudice a quo la mancata previsione del reclamo da parte

dei genitori non rispetterebbe il precetto di cui all'art. 24 della

Costituzione, negandosi il diritto ad un esame della questione da

parte del giudice di secondo grado, pur in considerazione

dell'orientamento secondo il quale la Costituzione non prevederebbe

la necessità del doppio grado di merito; se poi si seguisse

l'orientamento espresso dalla già richiamata sentenza della Corte di

cassazione n. 5049 del 10 giugno 1987, secondo il quale nelle

procedure di adozione in casi particolari il genitore non sarebbe

parte in senso processuale, la violazione dell'art. 24 della

Costituzione risulterebbe evidente, dal momento che un soggetto

titolare di una situazione di diritto-dovere sarebbe privato della

stessa possibilità di difendersi di fronte alla domanda di adozione

del proprio figlio da parte di un terzo.

La Corte rimettente osserva infine che la norma impugnata crea una

evidente disparità di trattamento tra i genitori del minore e gli

adottanti, poiché solo questi ultimi, quantunque titolari di una

mera posizione di aspettativa e non ancora investiti di alcun diritto

soggettivo, sono compresi tra i soggetti indicati dall'art. 313 del

codice civile; tale esclusione di alcune parti dal potere di proporre

reclamo non potrebbe neppure giustificarsi in base alla

considerazione che la procedura di adozione in casi particolari

tutela il minore nelle ipotesi in cui i genitori manchino o si

disinteressino del figlio, essendo questa una mera petizione di

principio e comunque essendo questo l'oggetto della valutazione di

merito. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con due

distinte ordinanze di analogo contenuto, prospetta la illegittimità

costituzionale dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in

relazione all'art. 313 del codice civile, nella parte in cui non

contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati

ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari; ad avviso

della Corte rimettente, tale esclusione determinerebbe la violazione

degli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione sotto diversi profili: per

la ingiustificata disparità di trattamento tra il genitore

dell'adottando, titolare di una posizione soggettiva di rilevanza

costituzionale ma non legittimato al reclamo, e l'adottante, non

ancora investito di alcuna posizione di diritto soggettivo e

purtuttavia legittimato ad impugnare; per la irragionevole diversità

di disciplina dei poteri d'impugnativa del genitore nei procedimenti

di adozione in casi particolari, di adozione legittimante ed in

quelli che incidono sulla potestà dei genitori di cui agli artt. 330

e segg. cod. civ., poiché soltanto rispetto ai primi è esclusa la

legittimazione del genitore al reclamo, nonostante sia comune a tali

categorie di procedimenti la natura di volontaria giurisdizione e il

principio della prioritaria valutazione dell'interesse del minore;

perché il genitore dell'adottando sarebbe ingiustificatamente

privato della tutela giurisdizionale rispetto ad un provvedimento che

incide non solo sulla potestà genitoriale ma anche sullo status del

proprio figlio; infine, per la considerazione che la mancata

previsione del potere di impugnazione da parte del genitore

dell'adottando non sarebbe coerente con la posizione di rilevanza

costituzionale attribuita al medesimo.

Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione, può

disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi con un'unica

sentenza.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.

3. - L'art. 56 della legge n. 184 del 1983 disciplina le forme

dell'adozione in casi particolari, stabilendo all'ultimo comma che si

applicano gli artt. 313 e 314 del codice civile, ferma restando la

competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i

minorenni della corte di appello. Le citate norme di rinvio

dispongono, a loro volta, in ordine alle forme dell'adozione di

persone maggiori di età: in particolare, il secondo comma dell'art.

313 prevede la possibilità di impugnare il decreto del tribunale che

decide di far luogo o non far luogo alla adozione di maggiorenne,

attribuendo il relativo potere all'adottante, al pubblico ministero e

all'adottando.

Poiché nella regolamentazione dell'impugnazione mediante mero

rinvio al codice civile l'art. 56 della legge n. 184 del 1983 si

limita a precisare che rimane ferma la competenza del giudice

specializzato, occorre verificare se nel silenzio della legge la

norma di rinvio trovi applicazione letterale ovvero se vi sia spazio

per una diversa interpretazione che consenta di superare i

prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell'impugnato art.

56, derivanti appunto dalla omessa menzione dei genitori

dell'adottando tra i soggetti legittimati al reclamo.

4. - Anteriormente alla emanazione della legge n. 184 del 1983,

l'art. 313 del codice civile disciplinava le forme del provvedimento

del tribunale relativo all'adozione tradizionale; tale istituto fu in

parte modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, recante

"Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile

"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo

"Dell'adozione speciale" " che ne lasciò tuttavia inalterata la

natura e le caratteristiche, affiancando ad esso l'adozione speciale

di minori; l'adozione tradizionale, denominata comunemente ordinaria,

manteneva integri i diritti e i doveri dell'adottato nei confronti

della sua famiglia d'origine, poteva pronunciarsi a favore sia di

minori che di maggiorenni, era fondata sul consenso dell'adottante e

dell'adottando e richiedeva l'assenso dei genitori dell'adottando e

del coniuge dell'adottante e dell'adottando. L'adozione speciale

presupponeva invece la situazione di abbandono dei minori e la

dichiarazione dello stato di adottabilità: per effetto di essa

l'adottato acquistava lo stato di figlio legittimo degli adottanti,

con la conseguente cessazione dei rapporti dell'adottato verso la

famiglia d'origine.

L'adozione "ordinaria" era pronunciata dal tribunale ordinario con

decreto non motivato, contro il quale non era previsto alcun reclamo,

ancorché esso fosse comunque generalmente ammesso dalla

giurisprudenza, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., mentre

l'adozione speciale era dichiarata dal tribunale per i minorenni,

attraverso una complessa procedura, che prevedeva la possibilità di

proporre opposizioni e reclami.

La legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione

speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori,

ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la

quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile,

come modificate dalla stessa legge n. 184; tra tali modifiche, vi è

appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo

comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di

maggiorenni.

5. - Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di legittimazione

dei genitori dell'adottando all'impugnazione dei provvedimenti

emanati nel procedimento di adozione in casi particolari denotano

l'insussistenza di una interpretazione univoca della norma. Mentre i

giudici di merito per lo più ammettono il reclamo, la Corte di

cassazione ha invece offerto interpretazioni diverse della norma in

esame: con alcune pronunce negando ai genitori dell'adottando la

legittimazione al reclamo, sulla base di una interpretazione

letterale del testo della norma, la cui chiarezza ed

inequivocabilità non consentirebbe di ricercare se la volontà del

legislatore sia stata eventualmente diversa da quella manifestamente

resa; con altre decisioni per contro affermando che entrambi i

genitori del minore sono legittimati al reclamo nella qualità di

rappresentanti del minore.

Ad avviso di questa Corte, una lettura adeguatrice della norma in

esame impone di includere i genitori del minore tra i soggetti

legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una

interpretazione conforme a Costituzione.

Negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con

la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti

che in quanto esercenti la potestà genitoriale non possono non

essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi

particolari.

A tal fine è opportuno sottolineare che l'art. 313 cod. civ.,

benché modificato proprio dalla legge n. 184 del 1983, è comunque

una norma dettata espressamente per l'adozione di maggiorenni ed è

quindi destinata ad operare in relazione ad un procedimento nel quale

l'adottando ha piena capacità processuale, in quanto dispone del

libero esercizio dei diritti che si fanno valere nel detto giudizio;

la mancata indicazione dei genitori dell'adottando tra i soggetti

legittimati all'impugnazione si spiega quindi agevolmente proprio in

base alla considerazione che l'adozione disciplinata dal codice

civile riguarda esclusivamente soggetti maggiori di età, ai quali

pertanto è riconosciuto un autonomo potere di impugnazione. La

diversa natura dell'adozione in casi particolari determina invece la

necessità di adattare la previsione stessa alle caratteristiche di

tale procedimento; questo infatti concerne i minori, i quali, essendo

privi della capacità di agire, non possono stare in giudizio se non

rappresentati dai genitori che esercitano la potestà ovvero dal

tutore.

È allora evidente che se nell'adozione di maggiorenni la

legittimazione al reclamo spetta all'adottando, in quanto provvisto

di piena e autonoma capacità processuale, nell'adozione in casi

particolari il soggetto legittimato al reclamo deve intendersi non

già l'adottando, perché minore, bensì chi eserciti la potestà

genitoriale.

Né appare utile al riguardo la distinzione tra l'esercizio

dell'azione iure proprio e quella in nomine minoris. Il fondamento

della rappresentanza legale risiede nella assoluta incapacità del

minore di esercitare i propri diritti, sì che la cura degli

interessi di quest'ultimo è completamente affidata ai genitori,

ovvero al tutore; essi tuttavia non si limitano ad esprimere e

rappresentare la volontà di un soggetto incapace, bensì esercitano

la potestà genitoriale in base ad una propria valutazione circa

l'utilità e la convenienza per il minore dell'atto o del negozio da

compiere. Mentre nella rappresentanza volontaria il rappresentato

conferisce a un terzo il potere di spendere il proprio nome,

delimitandone le facoltà, in quella legale è invece il legislatore

a conferire tale potere-dovere, senza alcuna limitazione che non sia

il perseguimento dell'interesse stesso del minore.

Occorre ora considerare che l'art. 57, numero 2), della legge in

oggetto impone espressamente al tribunale di verificare "se

l'adozione realizza il preminente interesse del minore" ed è

opportuno sottolineare che tale finalità può raggiungersi solo

attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che

di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga

reclamo può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione,

dal momento che ogni vizio del procedimento può costituire un

ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito

del quale interesse deve comprendersi anzitutto quello diretto ad

ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto

svolgimento del giudizio. L'impugnazione con la quale si lamenti

l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con la quale si

deduca un error in procedendo non possono mai dirsi estranee

all'interesse del minore.

Per quanto sin qui affermato deve concludersi che nel procedimento

di adozione in casi particolari la legittimazione all'impugnazione

spetta ai genitori dell'adottando, purché non decaduti

dall'esercizio della potestà, per far valere qualunque vizio del

procedimento che possa essere ostativo alla concreta ed effettiva

realizzazione dell'interesse del minore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art.

313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i

minorenni, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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