Legge sull’adozione

Art. 38 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1999 al 4 febbraio 2003. Leggi il testo vigente →

Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione e' composta da:

  • a)un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
  • b)due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
  • c)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • e)due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
  • f)un rappresentante del Ministero della sanita';
  • g)tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1999 al 4 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 196/2000

    Parametro
    13 giugno 2000

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1987

    Parametro
    12 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 68 adozione

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. 25 parole tolte, 199 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Il Ministroaggiunto: Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione e' composta da:

aggiunto: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

aggiunto: b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

aggiunto: c) un rappresentante del Ministero degli affari esteritolto: , di concerto con il Ministro diaggiunto: ;

aggiunto: d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

aggiunto: e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustiziatolto: , puo' autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieriaggiunto: ;

aggiunto: f) un rappresentante del Ministero della sanita';

aggiunto: g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art38 · fonte del testo

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