Art. 38 adozione

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Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. ((2. La Commissione e' composta da:

  • m)tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari)) Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. ((PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N.3)). La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.17
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 gennaio 2003, n.3

17

La L. 16 gennaio 2003, n.3 ha disposto (con l'art.2) che "Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 4 febbraio 2003 al 1 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 196/2000

    Parametro
    13 giugno 2000

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1987

    Parametro
    12 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 68 adozione

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1999 al 4 febbraio 2003. 130 parole tolte, 36 parole aggiunte in 8 capoversi.

Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. aggiunto: 2. La Commissione e' composta da:

tolto: a) un presidente nominato dalaggiunto: m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tolto: nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

tolto: b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

tolto: c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

tolto: d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

tolto: e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

tolto: f) un rappresentante del Ministero della sanita';

tolto: g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.aggiunto: , da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. tolto: Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno aggiunto: PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N.3. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 gennaio 2003, n.3

    La L. 16 gennaio 2003, n.3 ha disposto (con l'art.2) che "Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art38 · fonte del testo

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