Legge sull’adozione

Art. 38 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 2006 al 9 agosto 2007. Leggi il testo vigente →

Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione e' composta da:

  • a)un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
  • b)due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  • e)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • f)due rappresentanti del Ministero della giustizia;
  • g)un rappresentante del Ministero della salute;
  • h)un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • i)un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • l)tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • m)tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari; 19 Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 19 I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. 19 La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233

19

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 18 luglio 2006 al 9 agosto 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 196/2000

    Parametro
    13 giugno 2000

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1987

    Parametro
    12 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 68 adozione

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 18 luglio 2006. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei tolto: ministri aggiunto: Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei tolto: ministri aggiunto: Ministri;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: ministri aggiunto: Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari; Il presidente dura in tolto: caricaquattro aggiunto: carica quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233

    Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art38 · fonte del testo

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