Legge sull’adozione

Art. 37 adozione

Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (per irrilevanza). - S. 536/1989.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 536/1989

    Questione infondata
    11 dicembre 1989

    Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, difetta di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la questione di legittimità costituzionale di norme la cui applicazione si colloca nella successiva fase procedimentale che consegue all'eventuale rigetto dell'istanza per la dichiarazione di efficacia e che si apre con la dichiarazione di adottabilità disciplinata dagli artt. 8 e segg., l. 4 maggio 1983 n. 184. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 33, ultimo coma e 37, l. n. 184, impugnata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto in quanto prevedono che alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento straniero consegna la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1999 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori tolto: naturali aggiunto: biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art37 · fonte del testo

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