Art. 12-sexies divorzio
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, già riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilità, a querela della persona offesa e non più di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilità del reato, senza considerare altri elementi di diversità della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicché l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilità, toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha già altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalità di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quò, per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non è oggetto della questione - è evidentemente improprio. - Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997. - Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonché S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 570 c.p. · Art. 12-sexies divorzio
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal…
Art. 3 cost. · Art. 570 c.p. · Art. 12-sexies divorzio · Art. 21 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identità delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicché il discrimine non è rappresentato solo dalla diversa procedibilità del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quò quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1987 al 6 aprile 2018. 10 parole aggiunte.
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12sexies · fonte del testo
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