Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franc…
Art. 630 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 605 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1985 al 6 aprile 2018. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica od una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale. Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla meta' a due terzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~art3 · fonte del testo
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