Art. 28 fallimento — Requisiti per la nomina a curatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

  • a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  • b)studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  • c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 56 parole tolte, 116 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Non puo' essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficiaggiunto: Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

aggiunto: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

aggiunto: b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

aggiunto: c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Non possono tolto: inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha tolto: prestato comunque la sua attivita' professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si e' ingerito nell'impresa del medesimo aggiunto: concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di aggiunto: fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art28 · fonte del testo

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