Art. 2633 c.c. — Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

[1]I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo vigente dal 16 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose disposizioni di questo titolo, è appena il caso di osservare che la nozione di «direttore generale» è più ristretta di quella di «direttore» che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono. È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. È sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2396, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1062

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1998 al 16 aprile 2002. 62 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413aggiunto: I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti tolto: con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemilaaggiunto: , a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

tolto: Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioniaggiunto: Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2633 · fonte del testo

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