Codice civile

Art. 2634 c.c. — Infedeltà patrimoniale

[1]Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

[3]In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

[4]Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 16 aprile 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 437/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché non evidenzia le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile - nella specie - la configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore. Inoltre, osta all'esame del merito della questione il disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. - In relazione al principio secondo cui la Corte costituzionale non può introdurre in via additiva nuovi reati, né ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, vedi citate sentenze nn. 394/2006; 161/2004; 49/2002; ordinanza n. 580/2000, sentenze nn. 508 e 183/2000 e 411/1995.

    Art. 2634 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 2373 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Rispondono al secondo dei fini indicati le altre norme. L'art. 2629 è il corollario naturale degli articoli 2343, 2440 e 2498, secondo comma. Il pericolo che il capitale sociale mediante conferimenti in natura sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza non può essere efficacemente combattuto che con l'energica repressione, in via penale, dell'infrazione alle cautele che sono state predisposte. Di qui la triplice previsione penale, dell'esagerazione «fraudolenta» (non potendo evidentemente bastare una nuda enunciazione di cui sia agevole scoprire la vacuità od infondatezza) del valore dei conferimenti in natura nell'atto costitutivo; dell'esagerazione fraudolenta della valutazione dei conferimenti nel caso di aumento di capitale; infine dell'esagerazione fraudolenta della valutazione del patrimonio della società in trasformazione. Nuova, e di grande importanza, deve pure considerarsi l'incriminazione della violazione, da parte degli amministratori, dei divieti contenuti negli articoli 2359 e 2360: non potrebbe rinunziarsi al mezzo della pena per ovviare ai pericoli che alla buona fede dei soci ed alla stessa economia nazionale possono scaturire dal mancato rispetto degli argini che il codice ha elevati contro la speculazione di società aggruppate od a catena sulla base di capitale fittizio. L'art. 2631 appresta a sua volta difesa penale contro la trasgressione da parte degli amministratori, che in una determinata operazione si trovino in conflitto con l'interesse della società, dell'obbligo, imposto dall'art. 2391, di denunciare il conflitto ed astenersi dalla deliberazione del consiglio. L'art. 2634, che prevede un reato contravvenzionale a carico del rappresentante degli obbligazionisti che omette di richiedere nei termini prescritti l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese, conferma e suggella l'importanza che assumono nella nuova disciplina giuridica delle società l'organizzazione degli obbligazionisti e la figura del loro rappresentante.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1061

  • Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose disposizioni di questo titolo, è appena il caso di osservare che la nozione di «direttore generale» è più ristretta di quella di «direttore» che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono. È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. È sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2396, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1062

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002. 32 parole tolte, 137 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemilaaggiunto: Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

aggiunto: La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

aggiunto: In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

aggiunto: Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2634 · fonte del testo

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