La constatazione per cui l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere - a differenza della notificazione - una mera presunzione di conoscibilità, peraltro insuperabile, che è cosa sostanzialmente diversa dal portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, vale senza dubbio anche con riferimento alla ipotesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare e vale anzi a maggior ragione se si tiene conto della brevità del termine stabilito per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo: brevità che ovviamente postula che i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: soggetti, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva notizia della decisione pronunciata. Ne' ricorrono, nella specie in esame a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in senso opposto. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 183, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.
Art. 183 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale