Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, primo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra la società Arredografica

e la banca Credito Romagnolo ed altri, iscritta al n. 399 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35 del 7 febbraio 1973.

Visti gli atti di costituzione della società Arredografica e del

Credito Romagnolo;

udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Nicola Picardi e Carlo Fornario, per la società

Arredografica, e l'avv. Giannetto Cavasola, per il Credito Romagnolo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972, nel corso di un

procedimento civile vertente tra la società Arredografica e Grandi

Raulo, curatore del fallimento Arredografica, ed altri, la Corte

d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 183, primo comma, della legge fallimentare, in quanto tale

disposizione "fa decorrere i termini per l'appello avverso la sentenza

che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione della

sentenza medesima".

Sostiene, al riguardo, il giudice a quo che il mezzo

dell'affissione nel caso in esame - ed a differenza che in altre otesi,

quali quelle previste negli artt. 142, 143 e 150 del codice di

procedura civile, 17 e 19 della legge fallimentare - non risulterebbe

giustificata da ragioni di estrema necessità, né corretta od

integrata con il ricorso ad ulteriori strumenti di pubblicità, e

pertanto, non garantirebbe in alcun modo la effettività ed adeguatezza

del diritto di difesa, il cui esercizio verrebbe indubbiamente ad

essere reso assai difficile.

Si è costituito in giudizio il Credito Romagnolo s.p.a., con

deduzioni depositate il 19 dicembre 1972 nelle quali chiede una

dichiarazione di infondatezza della questione, traendo argomenti da

precedenti decisioni di questa Corte quali le sentenze n. 93 del 1962 e

141 del 1970 e l'ordinanza n. 59 del 1971, e dal disposto dell'art. 133

cod. prov. civ. che impone l'obbligo al cancelliere di dare notizia

alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza.

Anche la società Arredografica s.p.a. si è costituita in giudizio

con deduzioni prodotte il 28 novembre 1972: le conclusioni di questa

parte, che sviluppa motivi già esposti nell'ordinanza di rimessione,

sono intese ad ottenere una pronuncia di accoglimento della questione.

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. La questione di legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 183 della legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere

il termine per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il

concordato preventivo dall'affissione, è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di

difesa in ogni stato e grado del giudizio, proclamato nel secondo comma

dell'art. 24 Cost., pur potendo variamente atteggiarsi in funzione

delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei

superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate,

deve essere garantito dalla legge in modo effettivo e adeguato alle

circostanze. E non può dubitarsi, ed è stato altresì ripetutamente

affermato dalla Corte (sent. n. 139 del 1967; sent. n. 34 del 1970, ad

esempio), che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei

soggetti interessati ad impugnare determinati atti di essere posti in

grado di averne tempestiva conoscenza, così da potere utilizzare nella

loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta

prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame.

D'altronde, alle accennate esigenze, ora assunte e tutelate a

livello costituzionale, appare informato lo stesso codice di procedura

vigente, - nel quale - com'è ben noto - è regola generale che i

termini decorrano dalla notificazione, ed in talune particolari ipotesi

(nelle quali si è ritenuto preferibile fare assegnamento sull'impulso

d'ufficio, anziché sulla iniziativa di parte) dalla comunicazione

disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi

eccezionalmente con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema

ratio, come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza

del destinatario (affissione: artt. 142 e 143) ovvero "la notificazione

nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei

destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti" (notificazione

per pubblici proclami, previa speciale autorizzazione e con particolari

correttivi, a norma dell'art. 150).

Limitando il discorso al raffronto tra notificazione ed affissione,

che solo interessa ai fini della presente controversia, è da

sottolineare come l'affissione non possa considerarsi un equipollente

della notificazione, giacché, mentre questa tende al risultato di

portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei

destinatari, ed è regolata in modo da essere in grado, nella

generalità dei casi, di conseguirlo, l'affissione, in sé ed ancor

più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a

tutto concedere, una mera presunzione di conoscibilità, peraltro

insuperabile, che è cosa sostanzialmente diversa.

Quanto sopra osservato vale senza dubbio anche con riferimento alla

otesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare, di cui

sorge questione; e vale anzi a maggior ragione, se si tien conto della

brevità del termine per l'appello, della quale l'ordinanza,

uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non contesta la

legittimità costituzionale, ma che ovviamente postula che i soggetti

legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti:

soggetti, cioè, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e

tempestiva notizia della sentenza pronunciata nel giudizio sulla

omologazione. Né ricorrono, nella specie in esame, a giustificare

siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze

oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare, e

ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai

quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in

opposto senso.

Vero è, bensì, malgrado l'ordinanza accenni a dubitarne, che

l'affissione di cui all'art. 183 dovrebbe essere integrata dalla

comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art.

133 cod. proc. civile. Ma l'obbligo imposto alla cancelleria di

procedervi entro cinque giorni dal deposito della sentenza non è poi

sanzionato, né direttamente né indirettamente, e nell'interpretazione

dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del

termine per appellare, potendo persino accadere che la sentenza sia

comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi già

verificata.

Ciò premesso, ed a prescindere dal problema, di ordine

concettuale, se la comunicazione possa correttamente considerarsi, come

spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene,

concernendo essa il solo dispositivo, ne derivi a carico degli

interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, può

concludersi, dunque, che, nel sistema della legge fallimentare, la

illegittimità costituzionale della norma denunciata per contrasto con

l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine dalla data

(incerta e mal nota) dell'affissione, anziché da quella della ricevuta

comunicazione a cura della cancelleria.

Conseguenzialmente, la pronuncia di illegittimità va estesa, a

norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte

qua, all'ultimo comma dello stesso art. 183, nonché all'art. 131,

primo e terzo comma, disciplinante l'appello avverso la sentenza che

omologa o respinge il concordato fallimentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare),

nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine

per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il

concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione

della comunicazione della stessa;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale derivata

dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma

dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere

dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione

contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o

reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la

sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per

ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTI STA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari