Art. 182-bis fallimento — Accordi di ristrutturazione dei debiti

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((L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.))50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 luglio 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 182-bis fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6763/2026

    20 marzo 2026

    In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 C.C.I.I.) rispetto alle perdite (di periodo e pregresse) calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, ma anche - nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle suddette voci passive - l'intero importo dei debiti medesimi, dovendo questi ultimi ritenersi assorbiti, in tutto o in parte, nel monte delle perdite.

    Art. 182-bis fallimento · Art. 88 t.u.i.r. · Art. 58 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 353 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31892/2025

    7 dicembre 2025

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

    Art. 182-bis fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 21 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2008. 30 parole tolte, 77 parole aggiunte.

tolto: Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e laaggiunto: L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, aggiunto: l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un tolto: esperto aggiunto: professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo e' pubblicato nel registro delle impresetolto: ; i creditori ed aggiunto: e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione tolto: entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto … corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla tolto: sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis · fonte del testo

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