Art. 182-bis fallimento — Accordi di ristrutturazione dei debiti

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Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 182-bis fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6763/2026

    20 marzo 2026

    In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 C.C.I.I.) rispetto alle perdite (di periodo e pregresse) calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, ma anche - nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle suddette voci passive - l'intero importo dei debiti medesimi, dovendo questi ultimi ritenersi assorbiti, in tutto o in parte, nel monte delle perdite.

    Art. 182-bis fallimento · Art. 88 t.u.i.r. · Art. 58 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 353 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31892/2025

    7 dicembre 2025

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

    Art. 182-bis fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 21 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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