Art. 57 c.c.i.i. — Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo 116.)) Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

  • a)entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
  • b)entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. (( Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 57 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918/2026

    16 marzo 2026

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, nonché dell'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 (conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023), nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 136 del 2024, l'intervento sostitutivo del tribunale, in caso di mancata adesione del creditore pubblico, presuppone il previo raggiungimento di un accordo con gli altri creditori; ne consegue che, in difetto di tale accordo, non è configurabile il giudizio di decisività della mancata adesione del creditore pubblico, atteso che il meccanismo del cram down è funzionalmente correlato alla verifica del carattere determinante di tale adesione, ai fini del raggiungimento delle percentuali legali.

    Art. 57 c.c.i.i. · Art. 63 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365/2026

    26 febbraio 2026

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la verifica compiuta dal giudice di merito sull'intento del debitore di utilizzare l'istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento, si traduce in un'indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione e nei limiti in cui tale vizio è ancora utilmente deducibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la decisione della Corte d'appello di non omologare l'accordo di ristrutturazione, in quanto contemplante una mera falcidia dei crediti spettanti all'Agenzia delle Entrate, imposta a quest'ultima anche in mancanza di adesione, attraverso un'istanza di omologazione forzosa - c.d. cram down – non correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo di altri creditori).

    Art. 57 c.c.i.i. · Art. 63 c.c.i.i.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 39 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

… piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. aggiunto: Si applica l'articolo 116. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'tolto: ...... del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3aggiunto: . Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari