Art. 114 fallimento — Restituzione di somme riscosse

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 114 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art114 · fonte del testo

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