Art. 113 fallimento — Ripartizioni parziali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

  • 1)ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
  • 2)ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
  • 3)ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
  • 4)alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 113 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art113 · fonte del testo

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