Art. 3 (Convenzione 123)
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l'eta' minima specificata al momento della sua ratifica.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
