[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.

[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-112-art7 · fonte del testo

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