[1]1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche.

[2]2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente.

[3]3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l'ospedalizzazione quando sia necessaria; la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate.

[4]4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell'uno e nell'altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano i requisiti richiesti.

[5]5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell'assistenza pubblica, salvo l'accertamento delle condizioni economiche prescritte dall'assistenza pubblica.

[6]6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione.

[7]7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternita', ed ogni prelevamento che sara' calcolato sulla base dei salari pagati e che sara' incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.

[8]8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-103-art4 · fonte del testo

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