1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi. La Commissione regola le modalita' dell'insegnamento. 2. Sara' creato un istituto di livello universitario le cui modalita' di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art9 · fonte del testo

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