Ai fini dell'applicazione del presente Trattato, 1. Il termine "materie fissili speciali" sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze. 2. Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantita' tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale. 3. Il termine "materie grezze" sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 4. Il termine "minerali" sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati alle materie grezze definite come sopra.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art197 · fonte del testo

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