1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dello indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilita' e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Le parti rinunciano per cio' stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'art. 18. 2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato e' considerata nulla. Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo e' fissato dagli organi nazionali competenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art22 · fonte del testo

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