Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,

  • a)il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attivita' nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato,
  • b)il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attivita' alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art196 · fonte del testo

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